TAUERNENERGY
Tauernenergy è un’offerta della Aurino Energia,
per la fornitura di energia elettrica nel mercato libero.
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Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 luglio 2009 recante “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione”, l’Acquirente Unico ha determinato, per gli anni 2020 e 2021, la composizione del mix di fonti primarie relativa al proprio approvvigionamento di energia elettrica come di seguito riportato:
Composizione del mix energetico relativo all’approvvigionamento del mercato di Maggior Tutela
Fonti primarie utilizzate | Anno 2020* | Anno 2021** |
Fonti rinnovabili | 8,49% | 8,36% |
Carbone | 11,70% | 13,06% |
Gas Naturale | 62,61% | 64,93% |
Prodotti petroliferi | 0,97% | 1,39% |
Nucleare | 9,57% | 7,05% |
Altri fonti | 6,66% | 5,21% |
* dato consuntivo
** dato pre-consuntivo
Fonte: Acquirente Unico SpA
Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano
Fonti primarie utilizzate | Anno 2020* | Anno 2021** |
Fonti rinnovabili | 44,31% | 42,32% |
Carbone | 4,75% | 5,07% |
Gas Naturale | 45,88% | 48,13% |
Prodotti petroliferi | 0,57% | 0,88% |
Nucleare | 0,00% | 0,00% |
Altri fonti | 4,49% | 3,60% |
* dato consuntivo
** dato pre-consuntivo
Fonte: GSE SpA
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Standard di qualità commerciale, ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 21 luglio 2016, 413/2016/R/com e s.m.i. – Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV)
Standard specifici di qualità commerciale:
Indicatore | Standard specifico dal 2019 | Grado di rispetto nel 2020 |
tempo di risposta motivata ai reclami scritti | entro 30 giorni solari | % |
tempo di rettifica di fatturazione | entro 60 giorni solari entro 90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale |
% |
tempo di rettifica di doppia fatturazione | entro 20 giorni solari | % |
Modalità gestione indennizzi automatici per mancato rispetto di livelli specifici di qualità:
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, ove dovuto, il venditore corrisponde al Cliente un indennizzo automatico base pari a 25,00 (venticinque/00) Euro. Tale indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
Il Fornitore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia dovuto a cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. Inoltre, il Fornitore non è tenuto alla corresponsione dell’indennizzo automatico: a) relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’Articolo 53, comma 53.6 del TIQE (Allegato A della Delibera dell’ARERA 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel e s.m.i); b) nel caso in cui al Cliente sia già stato corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nel medesimo anno solare; c) in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il Cliente finale perché non contengono le informazioni minime quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, o di posta elettronica, il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico), il codice POD, ove disponibile, o qualora non disponibile, il codice cliente.
Il Venditore è tenuto ad accreditare al Cliente l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima fatturazione utile. Nel caso in cui l’importo della prima fatturazione addebitata al Cliente sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del Cliente, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
L’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al Cliente entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte del Venditore del reclamo scritto o della richiesta di rettifica di doppia fatturazione, ad eccezione dei Clienti con periodicità di fatturazione quadrimestrale, per cui il termine è fissato in 8 mesi.
Standard generali di qualità commerciale:
Indicatore | Standard generale | Grado di rispetto nel 2020 |
tempo di risposta a richieste scritte di informazioni | nel 95% dei casi inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | % |
Il glossario della bolletta per la fornitura di energia elettrica è consultabile sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): https://www.arera.it/allegati/docs/16/glossarioele.pdf
In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal cliente finale disalimentabile ai sensi del contratto di fornitura di energia elettrica con il fornitore, trascorsi almeno 3 giorni dalla scadenza della fattura, il fornitore ha facoltà di inviare al cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, in costanza di mora e senza alcun ulteriore preavviso, il fornitore potrà richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura richiesta di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione della potenza, dopo un termine di 25 giorni solari dalla data di ricezione del cliente finale della raccomandata o della PEC di costituzione in mora. Per i clienti finali diversi dai clienti finali connessi in bassa tensione, il termine per presentare, in costanza di mora e senza alcun ulteriore preavviso, la richiesta di sospensione della fornitura, è di 40 giorni solari dalla data di ricezione da parte del cliente finale della raccomandata o della PEC di costituzione in mora.
Il fornitore ha il diritto di richiedere all’impresa distributrice, in caso di morosità del cliente, qualora tecnicamente fattibile, la riduzione di potenza o la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento e nel rispetto dei termini minimi di cui sopra.
In tale ipotesi, il fornitore si riserva il diritto di chiedere al cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA.
Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima di procedere alla sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale connesso in bassa tensione, senza alcun ulteriore preavviso verrà effettuata la sospensione della fornitura.
In tutti i casi di sospensione della fornitura o riduzione della potenza, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, anche tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di energia elettrica, salvo il maggior danno.
Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:
a) euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
I.) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
II.) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al distributore per la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza.
In questi casi al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
Il fornitore corrisponde al cliente finale il suddetto indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura. In ogni caso l’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione o della riduzione di potenza
Bonsu sociale sulla fornitura di energia elettrica
Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero “il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica”).
Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.
Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus sociale per disagio economico sono:
- appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Limitatamente al bonus sociale elettrico il valore soglia dell’ISEE di accesso alle agevolazioni per l’anno 2022 è stato elevato a 12.000 euro dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, come convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica con tariffa per usi domestici e attivo. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.
Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, tra cui quello elettrico, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).
Hanno invece diritto al bonus sociale per disagio fisico tutti i clienti domestici presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
Per accedere al bonus sociale per disagio fisico il cittadino deve recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte. Il modulo è reperibile sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it.
Per compilare il modulo sono necessarie le informazioni relative al contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette). Per richiedere il bonus sociale è inoltre indispensabile una apposita certificazione della ASL, unitamente alla copia del proprio documento di identità. Non è richiesta la presentazione dell’ISEE.
I due bonus (bonus sociale per disagio economico e bonus sociale per disagio fisico) sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiamare lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654.
Imposte applicate
L’accisa si applica alla quantità di energia consumata; i clienti domestici con potenza fino a 3 kW godono di aliquote agevolate per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica. L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze domestiche è pari al 10%, per le utenze non domestiche è pari al 22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%. Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al seguente link: https://www.arera.it/allegati/dati/ele/eep38.xls
Il Servizio Conciliazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione della controversia insorta con l’operatore (venditore e/o distributore di energia), facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un conciliatore in veste di facilitatore dell’accordo.
Il tentativo di conciliazione dinanzi al Servizio Conciliazione è obbligatorio quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.
Possono attivare il Servizio Conciliazione per il settore elettrico: tutti i clienti domestici e i clienti non domestici connessi in bassa tensione (BT) e media tensione (MT).
L’eventuale accordo concluso tra le parti al termine della procedura è titolo esecutivo, cioè può essere fatto valere dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.
È possibile presentare la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dopo aver presentato reclamo scritto all’operatore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall’invio del reclamo.
Il cliente finale attiva la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla piattaforma on line, compilando la maschera e allegando i documenti richiesti.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare le FAQ dell’ARERA:
www.arera.it/it/schede/C/faq-servconc.htm
Accedi al Servizio Conciliazione
http://conciliazione.arera.it/
In alternativa al Servizio Conciliazione, i clienti domestici può esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso gli organismi ADR (Alternative Dispute Resolution) iscritti nell’apposito elenco.
Elenco completo degli organismi ADR: https://www.arera.it/it/consumatori/concilia_dati.htm
Addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
Il canone tv è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.
Il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica. Dal 2016, infatti, è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale.
I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono quindi utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.
Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.
Contatto:
SEDE LEGALE
Steinhaus, Enz Schachen 11
39030 Valle Aurina (BZ)
SERVIZIO TECNICO & SERVIZIO DI REPERIBILITÀ
+39 0474 652197
info@tauernenergy.it
AMMINISTRAZIONE
+39 0474 556700
karl.hellweger@buchdata.it
Part.IVA: 00742610215
PEC: aurinoenergia@pec.it
CODICE DESTINARIO: SUBM70N